20/06/11

L.R. 37-98 Contributi per programmi di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e trasferimento tecnologico – 31-12-2011


Il Bando ha come oggetto la concessione, a Consorzi, Società consortili e A.T.I. costituiti da Piccole e Medie Imprese industriali, di servizi e artigiane, operanti in Sardegna, di contributi su programmi di sviluppo, finalizzati al miglioramento delle relazioni tra imprese, da realizzarsi nell’ambito dei Distretti industriali e dei Sistemi produttivi locali.
I Distretti e i SPL interessati sono:
a) Distretto del lapideo nelle province dell'Ogliastra, Nuoro e Olbia-Tempio;
b) Distretto del sughero a Calangianus-Tempio Pausania;
c) Distretto della moda e del tessile sul territorio delle province di Oristano, Nuoro e Ogliastra;
d) Sistemi Produttivi Locali, su tutto il territorio della Sardegna nei campi della logistica avanzata, dell’ICT, della nautica, dell’industria agroalimentare e delle biotecnologie della salute.
I programmi di sviluppo devono riguardare la realizzazione di progetti relativi ad “Attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, trasferimento tecnologico e interscambio di conoscenze e tecnologie tra mondo distrettuale e università, organismi di ricerca e trasferimento tecnologico, parchi scientifici” volti:
a. al miglioramento ambientale delle aree produttive;
b. al risparmio energetico e all’utilizzo di energia pulita;
c. alla promozione e diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT);
d. allo sviluppo di servizi logistici di sostegno all’intero sistema distrettuale;
e. al sostegno ad attività, di carattere strutturale, tese a favorire il radicamento nei mercati esteri del sistema distrettuale.
L’importo massimo delle agevolazioni concedibili per i servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all’innovazione non può superare 200.000,00 Euro per ciascun Consorzio, Società consortile o A.T.I. Beneficiario, su un periodo di 3 anni, sempre che il prestatore dei servizi possieda una certificazione nazionale o europea. In caso contrario, l'intensità dell'aiuto non potrà superare il 75% dei costi ammissibili, fermo restando il limite di 200.000,00 Euro.
L’importo massimo di 200.000,00 Euro non pregiudica la possibilità per le imprese beneficiarie di ottenere aiuti a titolo “de minimis” per altre spese ammissibili, secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006.
Per la messa a disposizione di personale altamente qualificato l’intensità massima di aiuto è pari al 50% dei costi ammissibili, per un periodo massimo di due anni per Consorzio, Società consortile o A.T.I. beneficiario e per unità di personale.
Il totale delle spese agevolabili deve essere compreso tra un minimo di Euro 100.000,00 e un massimo di Euro 1.000.000,00.

Sono ammissibili le spese sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, relativamente a programmi di sviluppo avviati dopo la presentazione della domanda stessa. Per avvio degli investimenti si intende l’inizio delle attività, comprovate dal primo impegno giuridicamente vincolante relativo al programma di sviluppo, con esclusione degli studi preliminari di fattibilità tecnica, direttamente riconducibili al programma stesso, che sono ammessi anche se effettuati precedentemente. In caso di contratti di collaborazione, questi possono essere attivati esclusivamente successivamente alla data di avvio dell’iniziativa stessa.
Non vengono considerate ammissibili alle agevolazioni le spese per il suolo aziendale e per le opere murarie e assimilate.
Possono beneficiare degli aiuti i Consorzi, le Società consortili e le A.T.I., costituiti da almeno due piccole e medie imprese industriali, di servizi e artigiane, operanti all’interno dei Distretti industriali e dei Sistemi Produttivi Locali. Il Consorzio, la Società consortile o l’A.T.I. potrà prevedere al suo interno anche la partecipazione, purché non prevalente, di Università e Organismi di ricerca.
Nel caso in cui l’A.T.I. non sia ancora stata costituita al momento della presentazione della domanda, le imprese partecipanti devono assumere l’impegno a costituirsi in caso di aggiudicazione delle agevolazioni, entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione, pena la revoca delle agevolazioni stesse.
Per Consorzio di imprese si intende un'aggregazione volontaria legalmente riconosciuta che coordina e regola le iniziative comuni per lo svolgimento di determinate attività delle imprese stesse.
La Società consortile è una società - qualunque tipo di società prevista dal codice civile, escluse le società semplici - caratterizzata dal fatto di svolgere la propria attività perseguendo fini consortili.
Per Associazione temporanea tra imprese (A.T.I.) si intende un’aggregazione temporanea e occasionale tra imprese per lo svolgimento di un’attività, limitatamente al periodo necessario per il suo compimento. La costituzione dell’associazione temporanea di impresa avviene mediante conferimento di un mandato con rappresentanza, anche processuale, ad una capogruppo che rappresenta l’aggregazione in tutti i rapporti necessari per lo svolgimento dell’attività, fino all’estinzione di ogni rapporto.
Non sono ammesse modifiche delle aggregazioni comunque costituite rispetto a quelle indicate nella domanda stessa. I requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti ai fini della partecipazione al presente intervento devono sussistere in capo al beneficiario fino alla definitiva conclusione delle iniziative ammesse ad agevolazione ed in ogni caso fino alla scadenza dei termini per la rendicontazione delle spese.
Sono escluse dagli aiuti le imprese operanti nei seguenti settori:
a) pesca e acquicoltura di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
b) costruzione navale;
c) industria carboniera;
d) siderurgia per i prodotti di cui all’articolo 2 del Regolamento (CE) n. 800/2008;
e) fibre sintetiche per le produzioni di cui all’articolo 2 del Regolamento (CE) n. 800/2008.

Sono altresì escluse le imprese operanti nelle attività connesse con la produzione primaria di prodotti agricoli, così come definiti all’articolo 2 del Regolamento (CE) n. 800/2008. Gli aiuti non vengono concessi a favore di attività connesse con l’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti erogati in funzione dei quantitativi esportati, con la costituzione e gestione di una rete di distribuzione o con altre spese correnti attinenti all’attività di esportazione. Non vengono, inoltre, concessi aiuti subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a prodotti d’importazione.
Non sono ammesse domande presentate da soggetti che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui confronti sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Non sono inoltre ammesse domande presentate da imprese in difficoltà, come definite dagli “Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà”.
Le agevolazioni vengono concesse a fronte di un programma di sviluppo volto al consolidamento e al miglioramento dei distretti industriali, delle filiere produttive, delle reti di imprese e dei processi di aggregazione di imprese.
Per ricerca industriale” si intende la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi.
Per “sviluppo sperimentale” si intende l’acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati ad uso commerciale.
Per organismo di ricercasi intende un soggetto senza scopo di lucro, quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie. Tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti.
Per personale altamente qualificatosi intendono ricercatori, ingegneri, progettisti, direttori marketing, i quali siano titolari di un diploma universitario e che siano dotati di un'esperienza professionale di almeno 5 anni nel settore. La formazione per il dottorato vale come esperienza professionale.
I programmi di sviluppo possono prevedere uno studio di fattibilità tecnica propedeutico alla realizzazione dell’attività di ricerca e/o di sviluppo sperimentale del programma stesso. A tal proposito si precisa che tale studio di fattibilità può essere ammesso ad agevolazione in misura non superiore al 6% delle spese relative al programma di sviluppo; l’agevolazione è pari al 50% delle spese ritenute agevolabili fino ad un massimo di Euro 30.000,00.
Lo studio di fattibilità tecnica è finalizzato a definire gli ambiti di intervento e di applicazione dei programmi e a verificarne la fattibilità tecnica pervenendo alla definizione di un programma operativo delle attività da realizzare.
Possono essere finanziate le seguenti attività:
a. ricerca di eventuali partner tecnologici e finanziari (Soggetti Privati, Banche) interessati alla realizzazione del Progetto di Ricerca e Sviluppo;
b. definizione della proposta di Progetto di Ricerca e Sviluppo e verifica della relativa fattibilità tecnica, economica e finanziaria;
c. valutazione ex-ante dell’impatto dei risultati attesi del Progetto di Ricerca e Sviluppo sulla competitività del beneficiario.
I progetti di ricerca industriale devono mirare ad acquisire nuove conoscenze utili alla messa a punto di nuovi processi produttivi o servizi, o alla introduzione di sostanziali miglioramenti qualitativi nei processi produttivi o servizi già esistenti nelle materie di cui all’art. 1 delle Disposizioni. Gli stessi devono successivamente tradurre i risultati della ricerca industriale in un piano, progetto o disegno funzionale alla realizzazione dei nuovi processi produttivi o servizi, oppure al sostanziale miglioramento qualitativo dei processi produttivi o servizi già esistenti, ivi compreso lo studio di prototipi non commerciabili o modifiche migliorative, apportate a prodotti, processi produttivi o servizi.
I costi agevolabili riguardano:
 a. il personale, limitatamente a ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario, adibito alle attività
del programma di ricerca e sviluppo, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
b. gli strumenti, macchinari, attrezzature, software, brevetti, licenze e know-how di nuova acquisizione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzabili per il programma di ricerca e sviluppo nei limiti delle quote di ammortamento ordinarie, calcolate secondo i principi di buona prassi contabile;
c. i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l’attività del programma, inclusa l’acquisizione dei risultati di ricerca, brevetti, know-how, diritti di licenza, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione. Sono ammissibili la consulenza gestionale, l’assistenza tecnologica, i servizi di trasferimento di tecnologie, la formazione, la consulenza in materia di acquisizione, la protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza, la consulenza sull’uso delle norme. In ogni caso, tali spese non possono superare il 50% delle spese totali del programma di sviluppo;
d. i servizi di supporto all’innovazione, tra cui banche dati, biblioteche tecniche, ricerche di mercato, utilizzazione di laboratori, etichettatura di qualità, test e certificazione. Ai fini dell’ammissibilità, tali costi devono essere acquisiti al prezzo di mercato o se il fornitore dei servizi è un ente senza scopo di lucro, ad un prezzo che ne rifletta integralmente i costi maggiorati di un margine di utile ragionevole;
e. le spese generali, altri costi d'esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, supplementari derivanti direttamente dal programma di ricerca e sviluppo da determinare forfetariamente in misura non superiore al 30% dell’importo dei costi agevolabili di cui alla lettera a);
f. la messa a disposizione di personale altamente qualificato: il personale messo a disposizione non deve sostituire altro personale, bensì essere assegnato a funzione nuova creata nell'ambito dell'impresa beneficiaria e aver lavorato per almeno due anni presso l'organismo di ricerca o la grande impresa che lo mette a disposizione. I costi ammissibili sono quelli sostenuti per l’utilizzazione e l’assunzione temporanea, nonché per l’indennità di mobilità per il personale medesimo messo a disposizione. Tale personale deve occuparsi di attività di ricerca, sviluppo e innovazione nell’ambito del Consorzio, Società consortile o A.T.I. beneficiario. Sono esclusi i costi di consulenza relativi al pagamento del servizio fornito da esperti esterni all’impresa.

Per le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, servizi di consulenza in materia di innovazione e servizi di supporto all’innovazione l’intensità lorda dell’aiuto, calcolata in ESL in base ai costi agevolabili, non può superare:
a) il 50% dei costi agevolabili relativi alla ricerca industriale e ai servizi di consulenza in materia di innovazione e servizi di supporto all’innovazione;
b) il 25% dei costi agevolabili relativi allo sviluppo sperimentale.
L’intensità di aiuto deve essere stabilita per ciascun Consorzio, Società consortile o A.T.I. beneficiario, e nel caso si tratti di un progetto di collaborazione tra Consorzi, Società consortili o A.T.I., in misura corrispondente alle attività svolte e documentate dai singoli partecipanti.
I massimali stabiliti per la ricerca industriale, per lo sviluppo sperimentale e per i servizi di consulenza in materia di innovazione e servizi di supporto all’innovazione possono essere maggiorati fino a 10 punti percentuali per le medie imprese e fino a 20 punti percentuali per le piccole imprese.
Gli stessi massimali possono essere maggiorati di 15 punti percentuali, a concorrenza di un'intensità massima dell'80% se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
a) il progetto presentato dal soggetto beneficiario comporta la collaborazione effettiva fra almeno due Consorzi, Società consortili o A.T.I., indipendenti l'una dall'altra. Si ritiene che esista siffatta collaborazione quando nessun Consorzio, Società consortile o A.T.I sostiene da solo più del 70% dei costi ammissibili del progetto di collaborazione;
b) il progetto comporta un'effettiva collaborazione fra il soggetto beneficiario e un organismo di ricerca, e sussistano le seguenti condizioni:
- l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto, con esclusione dei servizi di consulenza;
- l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte. Il subappalto non è considerato come una collaborazione effettiva.

Nel caso di aiuti ad un progetto di ricerca e sviluppo realizzato in collaborazione tra organismi di ricerca e soggetto beneficiario, il cumulo delle sovvenzioni pubbliche dirette ad un progetto specifico e dei contributi degli organismi di ricerca a beneficio del medesimo progetto, non può essere superiore alle intensità di aiuto applicabili al singolo beneficiario.
L’intervento è attuato mediante procedura valutativa a sportello entro il 31-12-2011, salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse.
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