Con
il presente bando, coerentemente con quanto disposto dalla misura 311
del PSL del GAL Nuorese Baronia, si perseguono gli obiettivi
specifici di incrementare la diversificazione delle fonti di reddito
e occupazione della famiglia agricola e di favorire l’ingresso di
giovani e donne nel mercato del lavoro, valorizzando la
multifunzionalità dell’azienda agricola verso nuove attività
connesse con il settore agricolo, forestale e turistico. Inoltre si
persegue anche l’obiettivo di migliorare l’attrattività dei
territori rurali assicurando la coerenza degli interventi con le
norme per la tutela del territorio e la salvaguardia e gestione del
paesaggio rurale.
La
misura 311 si compone delle seguenti azioni specifiche dirette a
finalità distinte:
Azione
1: sviluppo dell’attività agrituristica ivi compreso
l’agricampeggio.
Si
intende finanziare la realizzazione e/o il potenziamento di strutture
per migliorare il livello dell’ospitalità del territorio ancora
deficitario, creando nuova occupazione e reddito.
Azione
2: Riqualificazione delle strutture e del contesto paesaggistico
nelle aziende agricole che offrono servizi agrituristici e/o
didattici.
Il
miglioramento del livello della qualità dei servizi è alla base
dell’azione. Il sostegno prevede aiuti agli investimenti per
interventi sugli spazi non produttivi dell’azienda tendenti alla
riqualificazione tipologica (con l’utilizzo dei materiali, delle
forme e delle tecniche costruttive delle tradizioni locali, in
coerenza con le norme dettate dal Piano Paesaggistico Regionale)
delle strutture e del contesto paesaggistico delle aziende agricole
che offrono servizi agrituristici e/o didattici.
Azione
3: Realizzazione di piccoli impianti aziendali di trasformazione e/o
spazi attrezzati per la vendita di prodotti aziendali non compresi
nell’allegato 1 del trattato.
L’obiettivo
dell’azione consiste nel migliorare le condizioni per la
diversificazione del reddito dell’azienda agricola.
Azione
4: Realizzazione
di spazi aziendali attrezzati per il turismo equestre, compresi
quelli per il ricovero, la cura e l’addestramento dei cavalli con
esclusione di quelli volti ad attività di addestramento ai fini
sportivi.
La
cultura del cavallo è propria del territorio e può rappresentare
uno strumento di diversificazione delle attività agricole verso il
settore turistico.
Azione
5: Realizzazione
di spazi aziendali attrezzati per lo svolgimento di attività
didattiche e/o sociali in fattoria.
L’azienda
agricola può svolgere un’attività didattica finalizzata alla
riscoperta del mondo rurale, delle sue peculiarità e dei suoi
valori, soprattutto per le giovani generazioni e per i turisti.
Azione
6: Realizzazione
in azienda di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili
(Max 1MW).
Al
fine di incrementare il reddito dell’azienda e al fine di ridurre
gli effetti devastanti degli agenti inquinanti immessi in atmosfera
per la produzione di energie da fonti non rinnovabili, si intende
sostenere la realizzazione di impianti di produzione di energia
pulita da immettere nelle reti distributive.
Il
sostegno è calcolato ed erogato alle condizioni previste dal de
minimis.
Pertanto,
con il presente bando l’importo massimo del contributo in conto
capitale concedibile è di € 200.000,00 (euro duecentomila/00) per
beneficiario.
I
massimali di contributo in conto capitale concedibile per le singole
azioni della misura 311 sono così determinati:
Azione
1: € 100.000,00 nel limite del 50% dell’investimento ammesso;
Azione
2: € 15.000,00 nel limite del 75% dell’investimento ammesso;
Azione
3: € 100.000,00 nel limite del 50% dell’investimento ammesso;
Azione
4: € 35.000,00 nel limite del 50% dell’investimento ammesso;
Azione
5: € 40.000,00 nel limite del 50% dell’investimento ammesso;
Azione
6: € 20.000,00 nel limite del 20% dell’investimento ammesso.
Saranno
finanziati gli interventi localizzati nei Comuni C1 e D1 facenti
parte del GAL Nuorese Baronia: Bitti, Lodè, Lula, Onanì, Onifai,
Orune, Osidda.
Possono
accedere ai finanziamenti i componenti della famiglia agricola in
forma singola o associata, così come di seguito specificato.
Imprenditore
singolo:
-
Imprenditore agricolo ai
sensi dell’art. 2135 del C.C.;
-
Coltivatore diretto del fondo
ai sensi dell’art. 2083 del C.C., rientrante nella categoria dei
piccoli imprenditori, iscritto all’INPS nei relativi ruoli
previdenziali;
-
Imprenditore agricolo
professionale (IAP) ai sensi del D.Lgs. del 29.03.2004 n. 99, così
come modificato dal D.Lgs. del 27.05.2005 n. 101, iscritto all’Albo
provinciale degli IAP.
Società
(di persone, di capitali, cooperative) costituite esclusivamente da
componenti della famiglia agricola:
-
Società che svolgono
attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del C.C.;
-
“Società agricole” ai
sensi del D.Lgs. del 29.03.2004 n. 99, così come modificato dal
D.Lgs. del 27.05.2005 n. 101.
Sono
considerati componenti della famiglia agricola:
-
coniugi;
-
figli (parenti 1° grado);
-
nipoti figli di figli
(parenti 2° grado).
Le
società possono quindi essere costituite:
-
dai coniugi;
-
da uno od entrambi i coniugi
e parenti in linea retta entro il 2° grado (figli e/o nipoti figli
di figli).
Sono
in ogni caso esclusi i lavoratori agricoli esterni alla famiglia
agricola.
I
richiedenti dovranno rispettare i seguenti requisiti per
tutte le azioni:
-
impresa iscritta nel registro
delle imprese della C.C.I.A.A. nelle sezioni speciali riservate alle
imprese agricole;
-
disponibilità giuridica dei
beni immobili nei quali si intendono effettuare gli investimenti per
un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni a decorrere dalla
presentazione della domanda d'aiuto.
Non
potranno essere beneficiari le imprese in difficoltà ai sensi degli
orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficoltà. In particolare, sono
esclusi i soggetti in stato di fallimento, liquidazione, concordato
preventivo o amministrazione controllata.
Per
l’azione 1
In
caso di impresa agrituristica esistente, al momento della
presentazione della domanda, questa deve possedere l‘iscrizione
all’elenco regionale degli operatori agrituristici ed esercitare
l’attività agrituristica nel rispetto della L.R. n. 18/1998 e
ss.mm.ii.
Per
l’azione 2
Sono
ammissibili interventi solo se realizzati nello stesso corpo
aziendale ove ha sede la struttura principale destinata all’attività
agrituristica o didattica e incidano favorevolmente sul contesto
paesaggistico circostante e sull’attrattività in relazione al
servizio offerto.
In
caso di imprese agrituristiche e/o di fattorie didattiche esistenti,
al momento della presentazione della domanda, queste devono possedere
l‘iscrizione all’elenco regionale degli operatori agrituristici
ed esercitare l’attività agrituristica nel rispetto della L.R. n.
18/1998 e ss.mm.ii. e/o all’albo regionale delle fattorie
didattiche istituito con Deliberazione della Giunta Regionale della
Regione Autonoma della Sardegna n°33/10 del 5 settembre 2007.
Possono
essere ammesse a finanziamento anche aziende agricole che non
svolgono attività agrituristica e/o didattica a condizione che:
a)
abbiano presentato domanda di aiuto per l’azione 1 e/o l’azione
5;
b)
ottengano il finanziamento per almeno una delle suddette azioni;
c)
realizzino gli interventi;
d)
inizino l’attività e si iscrivano all’elenco regionale degli
operatori agrituristici e/o all’Albo Regionale delle Fattorie
Didattiche.
Si
sottolinea che le domande di aiuto relative alla presente azione
saranno istruite e valutate solo successivamente alla conclusione
dell’iter procedurale delle azioni 1 e 5.
Per
le azioni 1, 2 e 5
Progetti
che rispettino le caratteristiche strutturali ed architettoniche
tipiche della zona e dell’ambiente rurale con l’utilizzo dei
materiali, delle forme e delle tecniche costruttive delle tradizioni
locali, evitando cromatismi incompatibili con il paesaggio
circostante.
Per
l’azione 4
Avere
in dotazione dei capi equini adulti iscritti, a pena di esclusione
dal finanziamento, all’anagrafe degli equidi, prevista dal
combinato disposto dalla Legge 1 agosto 2003, n. 200 e del D.M. 5
maggio 2006 e 9 ottobre 2007 del Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministero della Salute.
Per
l’azione 5
-
Per le sole fattorie
didattiche l’azienda deve essere condotta da coltivatore diretto o
da imprenditore agricolo professionale (IAP). Requisito previsto dal
punto 2.1 “Conduzione dell’azienda” della Carta della qualità
delle fattorie didattiche della Regione Autonoma Sardegna approvata
con DGR n.33/10 del 5.09.2007.
-
In caso di fattoria didattica
esistente, al momento della presentazione della domanda, questa deve
essere iscritta all’albo regionale delle fattorie didattiche
istituito con Deliberazione della Giunta Regionale della Regione
Autonoma della Sardegna n°33/10 del 5 settembre 2007.
Per
l’azione 6
La
produzione di energia è prevista esclusivamente da fonte
solare-fotovoltaica e/o eolica nei limiti e secondo le prescrizioni
tecniche, ambientali, di connessione alla rete elettrica, potenza,
ingombro e urbanistici, dettati dalla normativa comunitaria,
nazionale, regionale.
I
requisiti di cui al presente paragrafo dovranno, a pena di
esclusione, essere posseduti dai soggetti richiedenti alla data di
presentazione della domanda di accesso al finanziamento e dichiarati
espressamente nella medesima.
Il
beneficiario deve garantire il possesso dei suddetti requisiti per
almeno 5 anni dalla data della concessione dell’aiuto, pena la
revoca della concessione stessa, fatte salve le cause di forza
maggiore.
In
merito alla disponibilità giuridica dei beni immobili sui quali si
intendono effettuare gli investimenti, si precisa quanto segue:
-
i titoli di possesso, al
momento della presentazione della domanda di aiuto, oltre ad avere la
durata minima richiesta ai fini dell’ammissibilità, devono essere
presenti nel fascicolo aziendale;
-
nel caso di beni immobili non
in proprietà sono accettati l’usufrutto, l’affitto e il
comodato. I contratti di affitto e di comodato devono essere redatti
in forma scritta, registrati a norma di legge ed avere una scadenza
determinata.
Le
opere devono essere realizzate nel rispetto delle caratteristiche
strutturali ed architettoniche tipiche della zona e dell’ambiente
rurale, con l’utilizzo dei materiali, delle forme e delle tecniche
costruttive delle tradizioni locali ed evitando cromatismi
incompatibili con il paesaggio circostante.
Azione
1
a)
Interventi ammissibili
Investimenti
strutturali
1.
recupero, restauro, risanamento conservativo e adeguamento di
fabbricati esistenti da destinare ad uso agrituristico (opere edili,
infissi, se non presenti o non adeguati, impianti, compreso
adeguamento o nuova realizzazione, se non presente, dell’impianto
di smaltimento reflui);
2.
nuove costruzioni da destinare all’attività agrituristica (opere
edili, infissi ed impianti, compreso adeguamento o nuova
realizzazione, se non presente, dell’impianto di smaltimento
reflui);
3.
riqualificazione delle strutture agrituristiche aziendali esistenti.
Saranno ammessi i seguenti interventi:
-
interventi strutturali esterni (facciate e coperture);
-
interventi strutturali interni: modifiche all’organizzazione degli
spazi e/o interventi necessari alla corretta realizzazione delle
altre opere ammesse;
-
realizzazione di interventi per il risparmio energetico (es.
miglioramento dell’isolamento termico degli edifici, architettura
bioclimatica, caldaie ad elevato rendimento, impianti di
condizionamento ad elevata efficienza energetica, infissi ad elevato
livello di isolamento termico, spegnimento automatico delle luci,
spegnimento automatico degli impianti di riscaldamento e
condizionamento a finestre aperte);
-
impianti elettrici, idrosanitari, termici, necessari all’attività
agrituristica, a condizione che siano introdotte tecnologie volte al
risparmio energetico/idrico;
-
realizzazione di interventi per il risparmio idrico (es. limitatori
di flusso per rubinetti e docce, sistemi di annaffiatura degli spazi
verdi temporizzati e ad alta efficienza, sistemi di raccolta,
accumulo e distribuzione delle acque piovane per scopi che non
richiedono la potabilità);
-
adeguamento dell’impianto di smaltimento reflui.
Non
saranno in ogni caso ammessi interventi di sostituzione, ovvero opere
di manutenzione delle strutture agrituristiche esistenti senza una
loro effettiva riqualificazione come sopra descritto.
4.
allestimento di piazzole attrezzate per l’agricampeggio in spazi
aperti aziendali per l’accoglienza di tende, roulotte e caravan. In
particolare:
1.
interventi relativi all’impiantistica e alla segnaletica;
2.
servizi igienico-sanitari e di lavanderia;
3.
pozzetti agibili per acque di scarico e pozzetti di scarico per wc
chimici;
4.
impianti per lo smaltimento delle acque reflue.
L’adeguamento
degli impianti di smaltimento reflui esistenti è ammissibile solo in
caso di investimenti che comportano un incremento del numero di
“abitanti equivalenti”. In ogni caso il
dimensionamentodell’impianto dovrà essere giustificato nella
relazione tecnico-economica.
Ai
fini dell’ammissibilità della spesa, tutti gli impianti devono
essere certificati a norma di legge da un tecnico abilitato. In caso
di impianti finalizzati al risparmio energetico/idrico, tale
caratteristica deve risultare chiaramente evidenziata nella
certificazione.
Beni
mobili e opere accessorie
Le
spese relative all’acquisto di beni mobili e opere accessorie sono
ammissibili solo qualora il costo degli investimenti strutturali
copra almeno il 60% della spesa ammessa totale (escluse le spese
generali) e
potranno riguardare:
1.
acquisto di arredi e di attrezzature per i locali destinati
all’attività agrituristica. Gli arredi devono essere consoni alle
tradizioni della zona dove è localizzato l’intervento;
2.
acquisto di personal computer ed attrezzature informatiche
accessorie, compresi programmi informatici (software) finalizzati
alla gestione dell’attività agrituristica;
3.
realizzazione e/o sistemazione di aree attrezzate per lo svolgimento
in azienda di attività ricreative all’aria aperta (per es. spazi
giochi, piscine, piccoli impianti sportivi, punti di osservazione
della fauna selvatica);
4.
allestimento di spazi da finalizzare al servizio di custodia dei
cani, inteso come servizio offerto agli ospiti dell’agriturismo;
5.
creazione di percorsi sicuri, ciclo-pedonali negli spazi aperti
aziendali per la visita dell’azienda da parte degli ospiti;
6.
opere per la realizzazione di recinzioni, parapetti e corrimano. Tra
le recinzioni sono ammissibili quelle realizzate in muratura a secco.
I parapetti ed i corrimano saranno considerati ammissibili solo se
realizzati in legno o in ferro battuto consoni alle tradizioni della
zona dove è localizzato l’intervento.
L’illuminazione
esterna e degli spazi comuni è ammessa a condizione che sia
introdotto il dispositivo di spegnimento automatico delle luci non
necessarie. I dispositivi idraulici (rubinetti e docce) devono
garantire un basso consumo di acqua; il flusso dell’acqua media in
uscita dei rubinetti e delle docce non deve superare rispettivamente
i 6/9 litri al minuto, dimostrato da apposita dichiarazione di
conformità rilasciata dall’installatore.
Si
fa presente che per gli interventi finanziati non potranno essere
richieste le agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente,
in quanto si configurerebbe un doppio finanziamento irregolare.
b)
Interventi non ammissibili
1.
acquisto di terreni e fabbricati;
2.
acquisto di materiale/attrezzature usate;
3.
IVA;
4.
acquisti di materiali di consumo, corredi e materiale minuto (ad
esempio stoviglie, biancheria, tendaggi, televisori);
5.
interventi di sostituzione di mobili e attrezzature;
6.
piante annuali, piante poliennali a ciclo breve e specie destinate a
produzioni agricole.
Azione
2
a)
Interventi ammissibili
Interventi
di riqualificazione architettonica esterna delle strutture aziendali,
diverse da quelle destinate all’attività agrituristica e/o
didattica, ed interventi di riqualificazione del contesto
paesaggistico circostante:
1.
facciate;
2.
coperture;
3.
infissi esterni;
4.
cortili, piazzali e recinti adiacenti i fabbricati oggetto
dell’intervento.
Non
è consentita la realizzazione di nuovi recinti, ma solo la
riqualificazione di quelli esistenti.
b)
Interventi non ammissibili
1.
acquisto di terreni e fabbricati;
2.
opere interne ed interventi che accrescano la capacità produttiva
e/o la produzione agricola aziendale;
3.
manutenzione straordinaria di immobili degradati e/o in rovina;
4.
acquisto di materiale usato;
5.
IVA;
6.
interventi di sostituzione non finalizzati al rispetto delle
caratteristiche strutturali ed architettoniche tipiche della zona e
dell’ambiente rurale;
7.
piante annuali, piante poliennali a ciclo breve e specie destinate a
produzioni agricole.
Azione
3
a)
Interventi ammissibili
1.
recupero, restauro, risanamento conservativo e adeguamento di
fabbricati esistenti da destinare alla trasformazione e/o
commercializzazione dei prodotti (opere edili, infissi, se non
presenti o non adeguati, impianti, compreso adeguamento o nuova
realizzazione, se non presente, dell’impianto di smaltimento
reflui);
2.
nuove costruzioni da destinare alla trasformazione e/o
commercializzazione dei prodotti (opere edili, infissi ed impianti,
compreso adeguamento o nuova realizzazione, se non presente,
dell’impianto di smaltimento reflui);
3.
acquisto delle apparecchiature e delle attrezzature necessarie per la
trasformazione, la conservazione e la vendita dei prodotti.
Le
strutture devono essere destinate alla trasformazione e/o
commercializzazione di prodotti aziendali non compresi nell’allegato
I del Trattato. A titolo di esempio: pani, dolci, pasta, liquori,
prodotti dell’apicoltura escluso il miele, intreccio, lavorazione
del legno (lavorazioni tradizionali ed artistiche, oggettistica,
utensileria), del sughero (lavorazioni tradizionali ed artistiche,
oggettistica, utensileria), produzione di oli essenziali.
Gli
interventi devono essere realizzati nel rispetto delle
caratteristiche strutturali ed architettoniche tipiche della zona e
dell’ambiente rurale con l’utilizzo dei materiali, delle forme e
delle tecniche costruttive delle tradizioni locali.
Ai
fini dell’ammissibilità della spesa, tutti gli impianti devono
essere certificati a norma di legge da un tecnico abilitato. In caso
di impianti finalizzati al risparmio energetico/idrico, tale
caratteristica deve risultare chiaramente evidenziata nella
certificazione.
b)
interventi non ammissibili
1.
acquisto di terreni e fabbricati;
2.
acquisto di materiale/attrezzature usate;
3.
IVA;
4.
acquisti di materiale di consumo e materiale minuto;
5.
interventi di sostituzione;
6.
piante annuali, piante poliennali a ciclo breve e specie destinate a
produzioni agricole.
Azione
4
a)
Interventi ammissibili
1.
Sistemazione e/o realizzazione ex novo di sentieri e percorsi
aziendali per il turismo equestre;
2.
recupero, restauro, risanamento conservativo e adeguamento di
fabbricati esistenti (opere edili, infissi, se non presenti o non
adeguati, impianti, compreso adeguamento o nuova realizzazione, se
non presente, dell’impianto di smaltimento reflui) da destinare a:
-
scuderie;
-
locale infermeria per i cavalli;
-
spazi attrezzati per la ferratura dei cavalli;
-
servizi igienico-sanitari per gli ospiti (qualora non siano già
presenti in azienda);
3.
nuove costruzioni (opere edili, infissi, se non presenti o non
adeguati, impianti, compreso adeguamento o nuova realizzazione, se
non presente, dell’impianto di smaltimento reflui) da destinare a:
-
scuderie;
-
locale infermeria per i cavalli;
-
spazi attrezzati per la ferratura dei cavalli;
-
servizi igienico-sanitari per gli ospiti (qualora non siano già
presenti in azienda);
4.
paddock;
5.
tondino di esercizio;
6.
corridoio di addestramento;
7.
acquisto di attrezzature e arredi necessari alla funzionalità delle
strutture.
Per
quanto riguarda i fabbricati esistenti, potranno essere ammessi solo
gli interventi non configurabili come opere di manutenzione
straordinaria.
Le
staccionate non devono avere viti o chiodature sporgenti che possano
causare danni ai cavalli, agli operatori od agli ospiti dell’azienda.
Gli
interventi devono essere realizzati nel rispetto delle
caratteristiche strutturali ed architettoniche tipiche della zona e
dell’ambiente rurale con l’utilizzo dei materiali, delle forme e
delle tecniche costruttive delle tradizioni locali.
Ai
fini dell’ammissibilità della spesa, tutti gli impianti devono
essere certificati a norma di legge da un tecnico abilitato. In caso
di impianti finalizzati al risparmio energetico/idrico, tale
caratteristica deve risultare chiaramente evidenziata nella
certificazione.
b)
interventi non ammissibili
1.
acquisto di terreni e fabbricati;
2.
acquisto di materiale/attrezzature usate;
3.
IVA;
4.
acquisto di finimenti per i cavalli, materiali di consumo e materiale
minuto;
5.
interventi di sostituzione;
6.
strutture per attività di addestramento dei cavalli ai fini
sportivi;
7.
piante annuali, piante poliennali a ciclo breve e specie destinate a
produzioni agricole.
Azione
5
Gli
investimenti dovranno essere finalizzati alla creazione di:
-
Spazi attrezzati idonei per svolgere attività sociali, formative,
didattiche, laboratoriali;
-
Spazi attrezzati, anche coperti, dedicati all’accoglienza e
all’intrattenimento degli ospiti.
Per
le fattorie didattiche
Gli
interventi finanziati dovranno garantire il rispetto delle condizioni
previste nella Carta della Qualità della Regione Autonoma della
Sardegna (DGR 33/10 del 05/09/2007). Particolare attenzione dovrà
essere riservata alle prescrizioni previste dagli artt. 2.4
“Caratteristiche strutturali”, 2.5 “Offerta didattica”, 2.6
“Sicurezza e igiene” e 2.7 “Organizzazione e logistica”.
Per
le fattorie didattiche e sociali
interventi
ammissibili
1.
recupero, restauro, risanamento conservativo e adeguamento di
fabbricati esistenti da destinare alle attività didattiche/sociali
(opere edili, infissi, se non presenti o non adeguati, impianti,
compreso adeguamento o nuova realizzazione, se non presente,
dell’impianto di smaltimento reflui);
2.
nuove costruzioni da destinare alle attività didattiche/sociali
(opere edili, infissi, se non presenti o non adeguati, impianti,
compreso adeguamento o nuova realizzazione, se non presente,
dell’impianto di smaltimento reflui);
Nel
caso di fattorie sociali, gli interventi di cui ai precedenti punti 1
e 2, possono anche riguardare strutture destinate all’ospitalità.
3.
adeguamento delle strutture aziendali, delle aree di coltivazione o
di allevamento per permettere la partecipazione attiva anche agli
ospiti con difficoltà motorie (es. orto accessibile con spazi di
manovra e di movimento necessari per persone in carrozzina
ortopedica);
4.
interventi per la realizzazione e/o sistemazione di percorsi
didattici naturalistici.
Ai
fini dell’ammissibilità della spesa, tutti gli impianti devono
essere certificati a norma di legge da un tecnico abilitato. In caso
di impianti finalizzati al risparmio energetico/idrico, tale
caratteristica deve risultare chiaramente evidenziata nella
certificazione.
Beni
mobili e opere accessorie
Acquisto
di strumentazioni (es. personal computer ed attrezzature informatiche
accessorie, software, proiettori, cartellonistica, attrezzature e
supporti specifici strumentali alle attività didattiche/sociali da
realizzare anche all’aperto) e arredi necessari alla funzionalità
delle strutture.
interventi
non ammissibili
1.
acquisto di terreni e fabbricati;
2.
acquisto di materiale/attrezzature usate;
3.
IVA;
4.
acquisto di materiali di facile consumo (ad esempio cancelleria);
5.
interventi di sostituzione;
6.
piante annuali, piante poliennali a ciclo breve e specie destinate a
produzioni agricole.
Azione
6
Realizzazione
in azienda di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
La produzione di energia è prevista esclusivamente da fonte
solare-fotovoltaica e/o eolica nei limiti e secondo le prescrizioni
tecniche, ambientali, di connessione alla rete elettrica, potenza,
ingombro e urbanistici, dettati dalla normativa comunitaria,
nazionale, regionale.
Gli
impianti ad energia solare ed eolica devono essere compatibili con le
norme in materia di tutela del paesaggio e dell’ambiente e non
generare problemi di concorrenza nell’uso del suolo con le attività
agricole. In particolare gli impianti ad energia solare dovranno
essere integrati con le tecnologie innovative, integrati o
semi-integrati nei fabbricati aziendali, gli impianti a terra saranno
ammessi solo in assenza o insufficienza di fabbricati.
interventi
ammissibili
1.
acquisto di materiali e componenti necessari alla realizzazione degli
impianti;
2.
spese per l’installazione e la posa in opera degli impianti;
3.
eventuali opere edili strettamente necessarie e connesse
all’installazione degli impianti (plinti,supporti di vario genere,
canalizzazioni elettriche anche murate);
4.
spese per la connessione dell’impianto alla rete elettrica
nazionale.
Interventi
non ammissibili
1.
acquisto di terreni e fabbricati;
2.
l’utilizzo di componenti e materiali che non siano di nuova
costruzione;
3.
IVA;
4.
la modalità di accesso alla rete elettrica nazionale in regime di
“Autoproduzione”, secondo la definizione data dall’art. 2,
comma 2, del Decreto Legislativo 16 marzo 1999 n. 79;
5.
gli impianti fotovoltaici posati su coperture o altri parti di
fabbricati per i quali sia prevista una nuova costruzione.
Non
è consentito presentare più domande di aiuto sulla stessa azione.
La
domanda di aiuto deve essere compilata e trasmessa
dal
26 giugno 2011 al 24 agosto 2011.