14/07/11

PSR GAL Nuorese Baronia mis 311 az 1,2,3,4,5 – diversificazione verso attività non agricole – 24-08-11


Con il presente bando, coerentemente con quanto disposto dalla misura 311 del PSL del GAL Nuorese Baronia, si perseguono gli obiettivi specifici di incrementare la diversificazione delle fonti di reddito e occupazione della famiglia agricola e di favorire l’ingresso di giovani e donne nel mercato del lavoro, valorizzando la multifunzionalità dell’azienda agricola verso nuove attività connesse con il settore agricolo, forestale e turistico. Inoltre si persegue anche l’obiettivo di migliorare l’attrattività dei territori rurali assicurando la coerenza degli interventi con le norme per la tutela del territorio e la salvaguardia e gestione del paesaggio rurale.
La misura 311 si compone delle seguenti azioni specifiche dirette a finalità distinte:
Azione 1: sviluppo dell’attività agrituristica ivi compreso l’agricampeggio.
Si intende finanziare la realizzazione e/o il potenziamento di strutture per migliorare il livello dell’ospitalità del territorio ancora deficitario, creando nuova occupazione e reddito.
Azione 2: Riqualificazione delle strutture e del contesto paesaggistico nelle aziende agricole che offrono servizi agrituristici e/o didattici.
Il miglioramento del livello della qualità dei servizi è alla base dell’azione. Il sostegno prevede aiuti agli investimenti per interventi sugli spazi non produttivi dell’azienda tendenti alla riqualificazione tipologica (con l’utilizzo dei materiali, delle forme e delle tecniche costruttive delle tradizioni locali, in coerenza con le norme dettate dal Piano Paesaggistico Regionale) delle strutture e del contesto paesaggistico delle aziende agricole che offrono servizi agrituristici e/o didattici.
Azione 3: Realizzazione di piccoli impianti aziendali di trasformazione e/o spazi attrezzati per la vendita di prodotti aziendali non compresi nell’allegato 1 del trattato.
L’obiettivo dell’azione consiste nel migliorare le condizioni per la diversificazione del reddito dell’azienda agricola.
Azione 4: Realizzazione di spazi aziendali attrezzati per il turismo equestre, compresi quelli per il ricovero, la cura e l’addestramento dei cavalli con esclusione di quelli volti ad attività di addestramento ai fini sportivi.
La cultura del cavallo è propria del territorio e può rappresentare uno strumento di diversificazione delle attività agricole verso il settore turistico.
Azione 5: Realizzazione di spazi aziendali attrezzati per lo svolgimento di attività didattiche e/o sociali in fattoria.
L’azienda agricola può svolgere un’attività didattica finalizzata alla riscoperta del mondo rurale, delle sue peculiarità e dei suoi valori, soprattutto per le giovani generazioni e per i turisti.
Azione 6: Realizzazione in azienda di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (Max 1MW).
Al fine di incrementare il reddito dell’azienda e al fine di ridurre gli effetti devastanti degli agenti inquinanti immessi in atmosfera per la produzione di energie da fonti non rinnovabili, si intende sostenere la realizzazione di impianti di produzione di energia pulita da immettere nelle reti distributive.
Il sostegno è calcolato ed erogato alle condizioni previste dal de minimis.
Pertanto, con il presente bando l’importo massimo del contributo in conto capitale concedibile è di € 200.000,00 (euro duecentomila/00) per beneficiario.
I massimali di contributo in conto capitale concedibile per le singole azioni della misura 311 sono così determinati:
Azione 1: € 100.000,00 nel limite del 50% dell’investimento ammesso;
Azione 2: € 15.000,00 nel limite del 75% dell’investimento ammesso;
Azione 3: € 100.000,00 nel limite del 50% dell’investimento ammesso;
Azione 4: € 35.000,00 nel limite del 50% dell’investimento ammesso;
Azione 5: € 40.000,00 nel limite del 50% dell’investimento ammesso;
Azione 6: € 20.000,00 nel limite del 20% dell’investimento ammesso.
Saranno finanziati gli interventi localizzati nei Comuni C1 e D1 facenti parte del GAL Nuorese Baronia: Bitti, Lodè, Lula, Onanì, Onifai, Orune, Osidda.

Possono accedere ai finanziamenti i componenti della famiglia agricola in forma singola o associata, così come di seguito specificato.
Imprenditore singolo:
- Imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del C.C.;
- Coltivatore diretto del fondo ai sensi dell’art. 2083 del C.C., rientrante nella categoria dei piccoli imprenditori, iscritto all’INPS nei relativi ruoli previdenziali;
- Imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi del D.Lgs. del 29.03.2004 n. 99, così come modificato dal D.Lgs. del 27.05.2005 n. 101, iscritto all’Albo provinciale degli IAP.
Società (di persone, di capitali, cooperative) costituite esclusivamente da componenti della famiglia agricola:
- Società che svolgono attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del C.C.;
- “Società agricole” ai sensi del D.Lgs. del 29.03.2004 n. 99, così come modificato dal D.Lgs. del 27.05.2005 n. 101.
Sono considerati componenti della famiglia agricola:
- coniugi;
- figli (parenti 1° grado);
- nipoti figli di figli (parenti 2° grado).
Le società possono quindi essere costituite:
- dai coniugi;
- da uno od entrambi i coniugi e parenti in linea retta entro il 2° grado (figli e/o nipoti figli di figli).
Sono in ogni caso esclusi i lavoratori agricoli esterni alla famiglia agricola.
I richiedenti dovranno rispettare i seguenti requisiti per tutte le azioni:
- impresa iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. nelle sezioni speciali riservate alle imprese agricole;
- disponibilità giuridica dei beni immobili nei quali si intendono effettuare gli investimenti per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni a decorrere dalla presentazione della domanda d'aiuto.
Non potranno essere beneficiari le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. In particolare, sono esclusi i soggetti in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata.
Per l’azione 1
In caso di impresa agrituristica esistente, al momento della presentazione della domanda, questa deve possedere l‘iscrizione all’elenco regionale degli operatori agrituristici ed esercitare l’attività agrituristica nel rispetto della L.R. n. 18/1998 e ss.mm.ii.
Per l’azione 2
Sono ammissibili interventi solo se realizzati nello stesso corpo aziendale ove ha sede la struttura principale destinata all’attività agrituristica o didattica e incidano favorevolmente sul contesto paesaggistico circostante e sull’attrattività in relazione al servizio offerto.
In caso di imprese agrituristiche e/o di fattorie didattiche esistenti, al momento della presentazione della domanda, queste devono possedere l‘iscrizione all’elenco regionale degli operatori agrituristici ed esercitare l’attività agrituristica nel rispetto della L.R. n. 18/1998 e ss.mm.ii. e/o all’albo regionale delle fattorie didattiche istituito con Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n°33/10 del 5 settembre 2007.
Possono essere ammesse a finanziamento anche aziende agricole che non svolgono attività agrituristica e/o didattica a condizione che:
a) abbiano presentato domanda di aiuto per l’azione 1 e/o l’azione 5;
b) ottengano il finanziamento per almeno una delle suddette azioni;
c) realizzino gli interventi;
d) inizino l’attività e si iscrivano all’elenco regionale degli operatori agrituristici e/o all’Albo Regionale delle Fattorie Didattiche.
Si sottolinea che le domande di aiuto relative alla presente azione saranno istruite e valutate solo successivamente alla conclusione dell’iter procedurale delle azioni 1 e 5.
Per le azioni 1, 2 e 5
Progetti che rispettino le caratteristiche strutturali ed architettoniche tipiche della zona e dell’ambiente rurale con l’utilizzo dei materiali, delle forme e delle tecniche costruttive delle tradizioni locali, evitando cromatismi incompatibili con il paesaggio circostante.
Per l’azione 4
Avere in dotazione dei capi equini adulti iscritti, a pena di esclusione dal finanziamento, all’anagrafe degli equidi, prevista dal combinato disposto dalla Legge 1 agosto 2003, n. 200 e del D.M. 5 maggio 2006 e 9 ottobre 2007 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministero della Salute.
Per l’azione 5
- Per le sole fattorie didattiche l’azienda deve essere condotta da coltivatore diretto o da imprenditore agricolo professionale (IAP). Requisito previsto dal punto 2.1 “Conduzione dell’azienda” della Carta della qualità delle fattorie didattiche della Regione Autonoma Sardegna approvata con DGR n.33/10 del 5.09.2007.
- In caso di fattoria didattica esistente, al momento della presentazione della domanda, questa deve essere iscritta all’albo regionale delle fattorie didattiche istituito con Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n°33/10 del 5 settembre 2007.
Per l’azione 6
La produzione di energia è prevista esclusivamente da fonte solare-fotovoltaica e/o eolica nei limiti e secondo le prescrizioni tecniche, ambientali, di connessione alla rete elettrica, potenza, ingombro e urbanistici, dettati dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale.
I requisiti di cui al presente paragrafo dovranno, a pena di esclusione, essere posseduti dai soggetti richiedenti alla data di presentazione della domanda di accesso al finanziamento e dichiarati espressamente nella medesima.
Il beneficiario deve garantire il possesso dei suddetti requisiti per almeno 5 anni dalla data della concessione dell’aiuto, pena la revoca della concessione stessa, fatte salve le cause di forza maggiore.
In merito alla disponibilità giuridica dei beni immobili sui quali si intendono effettuare gli investimenti, si precisa quanto segue:
- i titoli di possesso, al momento della presentazione della domanda di aiuto, oltre ad avere la durata minima richiesta ai fini dell’ammissibilità, devono essere presenti nel fascicolo aziendale;
- nel caso di beni immobili non in proprietà sono accettati l’usufrutto, l’affitto e il comodato. I contratti di affitto e di comodato devono essere redatti in forma scritta, registrati a norma di legge ed avere una scadenza determinata.
Le opere devono essere realizzate nel rispetto delle caratteristiche strutturali ed architettoniche tipiche della zona e dell’ambiente rurale, con l’utilizzo dei materiali, delle forme e delle tecniche costruttive delle tradizioni locali ed evitando cromatismi incompatibili con il paesaggio circostante.
Azione 1
a) Interventi ammissibili
Investimenti strutturali
1. recupero, restauro, risanamento conservativo e adeguamento di fabbricati esistenti da destinare ad uso agrituristico (opere edili, infissi, se non presenti o non adeguati, impianti, compreso adeguamento o nuova realizzazione, se non presente, dell’impianto di smaltimento reflui);
2. nuove costruzioni da destinare all’attività agrituristica (opere edili, infissi ed impianti, compreso adeguamento o nuova realizzazione, se non presente, dell’impianto di smaltimento reflui);
3. riqualificazione delle strutture agrituristiche aziendali esistenti. Saranno ammessi i seguenti interventi:
- interventi strutturali esterni (facciate e coperture);
- interventi strutturali interni: modifiche all’organizzazione degli spazi e/o interventi necessari alla corretta realizzazione delle altre opere ammesse;
- realizzazione di interventi per il risparmio energetico (es. miglioramento dell’isolamento termico degli edifici, architettura bioclimatica, caldaie ad elevato rendimento, impianti di condizionamento ad elevata efficienza energetica, infissi ad elevato livello di isolamento termico, spegnimento automatico delle luci, spegnimento automatico degli impianti di riscaldamento e condizionamento a finestre aperte);
- impianti elettrici, idrosanitari, termici, necessari all’attività agrituristica, a condizione che siano introdotte tecnologie volte al risparmio energetico/idrico;
- realizzazione di interventi per il risparmio idrico (es. limitatori di flusso per rubinetti e docce, sistemi di annaffiatura degli spazi verdi temporizzati e ad alta efficienza, sistemi di raccolta, accumulo e distribuzione delle acque piovane per scopi che non richiedono la potabilità);
- adeguamento dell’impianto di smaltimento reflui.
Non saranno in ogni caso ammessi interventi di sostituzione, ovvero opere di manutenzione delle strutture agrituristiche esistenti senza una loro effettiva riqualificazione come sopra descritto.
4. allestimento di piazzole attrezzate per l’agricampeggio in spazi aperti aziendali per l’accoglienza di tende, roulotte e caravan. In particolare:
1. interventi relativi all’impiantistica e alla segnaletica;
2. servizi igienico-sanitari e di lavanderia;
3. pozzetti agibili per acque di scarico e pozzetti di scarico per wc chimici;
4. impianti per lo smaltimento delle acque reflue.
L’adeguamento degli impianti di smaltimento reflui esistenti è ammissibile solo in caso di investimenti che comportano un incremento del numero di “abitanti equivalenti”. In ogni caso il dimensionamentodell’impianto dovrà essere giustificato nella relazione tecnico-economica.
Ai fini dell’ammissibilità della spesa, tutti gli impianti devono essere certificati a norma di legge da un tecnico abilitato. In caso di impianti finalizzati al risparmio energetico/idrico, tale caratteristica deve risultare chiaramente evidenziata nella certificazione.
Beni mobili e opere accessorie
Le spese relative all’acquisto di beni mobili e opere accessorie sono ammissibili solo qualora il costo degli investimenti strutturali copra almeno il 60% della spesa ammessa totale (escluse le spese generali) e potranno riguardare:
1. acquisto di arredi e di attrezzature per i locali destinati all’attività agrituristica. Gli arredi devono essere consoni alle tradizioni della zona dove è localizzato l’intervento;
2. acquisto di personal computer ed attrezzature informatiche accessorie, compresi programmi informatici (software) finalizzati alla gestione dell’attività agrituristica;
3. realizzazione e/o sistemazione di aree attrezzate per lo svolgimento in azienda di attività ricreative all’aria aperta (per es. spazi giochi, piscine, piccoli impianti sportivi, punti di osservazione della fauna selvatica);
4. allestimento di spazi da finalizzare al servizio di custodia dei cani, inteso come servizio offerto agli ospiti dell’agriturismo;
5. creazione di percorsi sicuri, ciclo-pedonali negli spazi aperti aziendali per la visita dell’azienda da parte degli ospiti;
6. opere per la realizzazione di recinzioni, parapetti e corrimano. Tra le recinzioni sono ammissibili quelle realizzate in muratura a secco. I parapetti ed i corrimano saranno considerati ammissibili solo se realizzati in legno o in ferro battuto consoni alle tradizioni della zona dove è localizzato l’intervento.
L’illuminazione esterna e degli spazi comuni è ammessa a condizione che sia introdotto il dispositivo di spegnimento automatico delle luci non necessarie. I dispositivi idraulici (rubinetti e docce) devono garantire un basso consumo di acqua; il flusso dell’acqua media in uscita dei rubinetti e delle docce non deve superare rispettivamente i 6/9 litri al minuto, dimostrato da apposita dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore.
Si fa presente che per gli interventi finanziati non potranno essere richieste le agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente, in quanto si configurerebbe un doppio finanziamento irregolare.
b) Interventi non ammissibili
1. acquisto di terreni e fabbricati;
2. acquisto di materiale/attrezzature usate;
3. IVA;
4. acquisti di materiali di consumo, corredi e materiale minuto (ad esempio stoviglie, biancheria, tendaggi, televisori);
5. interventi di sostituzione di mobili e attrezzature;
6. piante annuali, piante poliennali a ciclo breve e specie destinate a produzioni agricole.
Azione 2
a) Interventi ammissibili
Interventi di riqualificazione architettonica esterna delle strutture aziendali, diverse da quelle destinate all’attività agrituristica e/o didattica, ed interventi di riqualificazione del contesto paesaggistico circostante:
1. facciate;
2. coperture;
3. infissi esterni;
4. cortili, piazzali e recinti adiacenti i fabbricati oggetto dell’intervento.
Non è consentita la realizzazione di nuovi recinti, ma solo la riqualificazione di quelli esistenti.
b) Interventi non ammissibili
1. acquisto di terreni e fabbricati;
2. opere interne ed interventi che accrescano la capacità produttiva e/o la produzione agricola aziendale;
3. manutenzione straordinaria di immobili degradati e/o in rovina;
4. acquisto di materiale usato;
5. IVA;
6. interventi di sostituzione non finalizzati al rispetto delle caratteristiche strutturali ed architettoniche tipiche della zona e dell’ambiente rurale;
7. piante annuali, piante poliennali a ciclo breve e specie destinate a produzioni agricole.
Azione 3
a) Interventi ammissibili
1. recupero, restauro, risanamento conservativo e adeguamento di fabbricati esistenti da destinare alla trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti (opere edili, infissi, se non presenti o non adeguati, impianti, compreso adeguamento o nuova realizzazione, se non presente, dell’impianto di smaltimento reflui);
2. nuove costruzioni da destinare alla trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti (opere edili, infissi ed impianti, compreso adeguamento o nuova realizzazione, se non presente, dell’impianto di smaltimento reflui);
3. acquisto delle apparecchiature e delle attrezzature necessarie per la trasformazione, la conservazione e la vendita dei prodotti.
Le strutture devono essere destinate alla trasformazione e/o commercializzazione di prodotti aziendali non compresi nell’allegato I del Trattato. A titolo di esempio: pani, dolci, pasta, liquori, prodotti dell’apicoltura escluso il miele, intreccio, lavorazione del legno (lavorazioni tradizionali ed artistiche, oggettistica, utensileria), del sughero (lavorazioni tradizionali ed artistiche, oggettistica, utensileria), produzione di oli essenziali.
Gli interventi devono essere realizzati nel rispetto delle caratteristiche strutturali ed architettoniche tipiche della zona e dell’ambiente rurale con l’utilizzo dei materiali, delle forme e delle tecniche costruttive delle tradizioni locali.
Ai fini dell’ammissibilità della spesa, tutti gli impianti devono essere certificati a norma di legge da un tecnico abilitato. In caso di impianti finalizzati al risparmio energetico/idrico, tale caratteristica deve risultare chiaramente evidenziata nella certificazione.
b) interventi non ammissibili
1. acquisto di terreni e fabbricati;
2. acquisto di materiale/attrezzature usate;
3. IVA;
4. acquisti di materiale di consumo e materiale minuto;
5. interventi di sostituzione;
6. piante annuali, piante poliennali a ciclo breve e specie destinate a produzioni agricole.
Azione 4
a) Interventi ammissibili
1. Sistemazione e/o realizzazione ex novo di sentieri e percorsi aziendali per il turismo equestre;
2. recupero, restauro, risanamento conservativo e adeguamento di fabbricati esistenti (opere edili, infissi, se non presenti o non adeguati, impianti, compreso adeguamento o nuova realizzazione, se non presente, dell’impianto di smaltimento reflui) da destinare a:
- scuderie;
- locale infermeria per i cavalli;
- spazi attrezzati per la ferratura dei cavalli;
- servizi igienico-sanitari per gli ospiti (qualora non siano già presenti in azienda);
3. nuove costruzioni (opere edili, infissi, se non presenti o non adeguati, impianti, compreso adeguamento o nuova realizzazione, se non presente, dell’impianto di smaltimento reflui) da destinare a:
- scuderie;
- locale infermeria per i cavalli;
- spazi attrezzati per la ferratura dei cavalli;
- servizi igienico-sanitari per gli ospiti (qualora non siano già presenti in azienda);
4. paddock;
5. tondino di esercizio;
6. corridoio di addestramento;
7. acquisto di attrezzature e arredi necessari alla funzionalità delle strutture.
Per quanto riguarda i fabbricati esistenti, potranno essere ammessi solo gli interventi non configurabili come opere di manutenzione straordinaria.
Le staccionate non devono avere viti o chiodature sporgenti che possano causare danni ai cavalli, agli operatori od agli ospiti dell’azienda.
Gli interventi devono essere realizzati nel rispetto delle caratteristiche strutturali ed architettoniche tipiche della zona e dell’ambiente rurale con l’utilizzo dei materiali, delle forme e delle tecniche costruttive delle tradizioni locali.
Ai fini dell’ammissibilità della spesa, tutti gli impianti devono essere certificati a norma di legge da un tecnico abilitato. In caso di impianti finalizzati al risparmio energetico/idrico, tale caratteristica deve risultare chiaramente evidenziata nella certificazione.
b) interventi non ammissibili
1. acquisto di terreni e fabbricati;
2. acquisto di materiale/attrezzature usate;
3. IVA;
4. acquisto di finimenti per i cavalli, materiali di consumo e materiale minuto;
5. interventi di sostituzione;
6. strutture per attività di addestramento dei cavalli ai fini sportivi;
7. piante annuali, piante poliennali a ciclo breve e specie destinate a produzioni agricole.
Azione 5
Gli investimenti dovranno essere finalizzati alla creazione di:
- Spazi attrezzati idonei per svolgere attività sociali, formative, didattiche, laboratoriali;
- Spazi attrezzati, anche coperti, dedicati all’accoglienza e all’intrattenimento degli ospiti.
Per le fattorie didattiche
Gli interventi finanziati dovranno garantire il rispetto delle condizioni previste nella Carta della Qualità della Regione Autonoma della Sardegna (DGR 33/10 del 05/09/2007). Particolare attenzione dovrà essere riservata alle prescrizioni previste dagli artt. 2.4 “Caratteristiche strutturali”, 2.5 “Offerta didattica”, 2.6 “Sicurezza e igiene” e 2.7 “Organizzazione e logistica”.
Per le fattorie didattiche e sociali
interventi ammissibili
1. recupero, restauro, risanamento conservativo e adeguamento di fabbricati esistenti da destinare alle attività didattiche/sociali (opere edili, infissi, se non presenti o non adeguati, impianti, compreso adeguamento o nuova realizzazione, se non presente, dell’impianto di smaltimento reflui);
2. nuove costruzioni da destinare alle attività didattiche/sociali (opere edili, infissi, se non presenti o non adeguati, impianti, compreso adeguamento o nuova realizzazione, se non presente, dell’impianto di smaltimento reflui);
Nel caso di fattorie sociali, gli interventi di cui ai precedenti punti 1 e 2, possono anche riguardare strutture destinate all’ospitalità.
3. adeguamento delle strutture aziendali, delle aree di coltivazione o di allevamento per permettere la partecipazione attiva anche agli ospiti con difficoltà motorie (es. orto accessibile con spazi di manovra e di movimento necessari per persone in carrozzina ortopedica);
4. interventi per la realizzazione e/o sistemazione di percorsi didattici naturalistici.
Ai fini dell’ammissibilità della spesa, tutti gli impianti devono essere certificati a norma di legge da un tecnico abilitato. In caso di impianti finalizzati al risparmio energetico/idrico, tale caratteristica deve risultare chiaramente evidenziata nella certificazione.
Beni mobili e opere accessorie
Acquisto di strumentazioni (es. personal computer ed attrezzature informatiche accessorie, software, proiettori, cartellonistica, attrezzature e supporti specifici strumentali alle attività didattiche/sociali da realizzare anche all’aperto) e arredi necessari alla funzionalità delle strutture.
interventi non ammissibili
1. acquisto di terreni e fabbricati;
2. acquisto di materiale/attrezzature usate;
3. IVA;
4. acquisto di materiali di facile consumo (ad esempio cancelleria);
5. interventi di sostituzione;
6. piante annuali, piante poliennali a ciclo breve e specie destinate a produzioni agricole.
Azione 6
Realizzazione in azienda di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. La produzione di energia è prevista esclusivamente da fonte solare-fotovoltaica e/o eolica nei limiti e secondo le prescrizioni tecniche, ambientali, di connessione alla rete elettrica, potenza, ingombro e urbanistici, dettati dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale.
Gli impianti ad energia solare ed eolica devono essere compatibili con le norme in materia di tutela del paesaggio e dell’ambiente e non generare problemi di concorrenza nell’uso del suolo con le attività agricole. In particolare gli impianti ad energia solare dovranno essere integrati con le tecnologie innovative, integrati o semi-integrati nei fabbricati aziendali, gli impianti a terra saranno ammessi solo in assenza o insufficienza di fabbricati.
interventi ammissibili
1. acquisto di materiali e componenti necessari alla realizzazione degli impianti;
2. spese per l’installazione e la posa in opera degli impianti;
3. eventuali opere edili strettamente necessarie e connesse all’installazione degli impianti (plinti,supporti di vario genere, canalizzazioni elettriche anche murate);
4. spese per la connessione dell’impianto alla rete elettrica nazionale.
Interventi non ammissibili
1. acquisto di terreni e fabbricati;
2. l’utilizzo di componenti e materiali che non siano di nuova costruzione;
3. IVA;
4. la modalità di accesso alla rete elettrica nazionale in regime di “Autoproduzione”, secondo la definizione data dall’art. 2, comma 2, del Decreto Legislativo 16 marzo 1999 n. 79;
5. gli impianti fotovoltaici posati su coperture o altri parti di fabbricati per i quali sia prevista una nuova costruzione.
Non è consentito presentare più domande di aiuto sulla stessa azione.
La domanda di aiuto deve essere compilata e trasmessa dal 26 giugno 2011 al 24 agosto 2011.
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