07/06/11

Incentivi alla promozione vini doc ed igp nei paesi terzi - 17-06-11

Gli incentivi alla promozione erogati dalla Regione Sardegna sono rivolti a tutte le categorie di vini a denominazione di origine protetta, ai vini a indicazione geografica, ai vini spumante di qualità e ai vini spumante aromatico di qualità. I vini senza indicazione geografica e con l'indicazione della varietà possono essere inseriti se non sono oggetto esclusivo di promozione.
Gli interventi finanziabili devono essere incentrati su promozione e pubblicità che mettano in rilievo i vantaggi dei prodotti di qualità, della sicurezza alimentare e del rispetto dell'ambiente; manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale; campagne di informazione e promozione sulle denominazioni d'origine e indicazioni geografiche; altri strumenti di comunicazione.
Possono richiedere le agevolazioni:
a) le organizzazioni professionali, purché abbiano tra i loro scopi la promozione dei prodotti agricoli;
b) le organizzazioni interprofessionali riconosciute;
c) i consorzi di tutela a rilevanza nazionale riconosciuti e le loro associazioni e federazioni;
d) le organizzazioni di produttori (OP);
e) le unioni di organizzazioni di produttori (OC);
f) le imprese agricole di trasformazione costituite in consorzi di cooperative che abbiano ottenuto i prodotti da promuovere dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati;
g) i produttori di vino che abbiano ottenuto i prodotti da promuovere dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati;
h) i soggetti pubblici con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli;
i) le associazioni, anche temporanee, di impresa e di scopo tra i soggetti indicati alle lettere precedenti.

Le organizzazioni professionali agricole, le organizzazioni interprofessionali riconosciute e i consorzi di tutela a rilevanza nazionale riconosciuti possono presentare progetti se rappresentano almeno il 3% della produzione regionale calcolata sulla base delle dichiarazioni di produzione degli ultimi tre anni.
I progetti sono presentati per una durata massima di tre anni. Durante la realizzazione di tali progetti il medesimo beneficiario può presentare nuovi progetti purchè riguardino Paesi Terzi diversi.
I beneficiari di cui alle lettere a), b) e c), nonché i beneficiari di cui alla lettera g), purché aggregati in forma associativa o in forma consortile, possono presentare più progetti per la stessa annualità, ma in Paesi diversi purché le aziende compartecipanti siano diverse.
Le organizzazioni di produttori, le unioni di organizzazioni di produttori e i produttori di vino possono presentare i progetti per la concessione dell'aiuto qualora:
  • almeno il 25% di produzione sia stato confezionato e venduto nell'anno precedente;
  • almeno il 5% di produzione sia stato esportata nei paesi comunitari o nei paesi terzi nell'anno precedente o abbiano avuto 300mila euro di fatturato sulla produzione confezionata esportata nell'anno precedente.
Se Il beneficiario è un soggetto pubblico può promuovere la partecipazione dei beneficiari ai progetti nell’ambito delle associazioni di cui alla lettera g), partecipa alla loro redazione, ma non contribuisce con propri apporti finanziari e non può essere il solo beneficiario.
Sono ammissibili progetti aventi un costo complessivo minimo per Paese Terzo di Euro 100.000,00
per anno.
L’intensità dell’aiuto per svolgere le attività previste dalla misura “Promozione sui mercati dei Paesi
terzi” che intendono effettuare azioni promozionali con propri marchi è pari, al massimo, al 50% delle spese sostenute, a valere sui fondi comunitari assegnati alla regione. Il restante 50% è a carico del beneficiario, che non può usufruire di altri aiuti pubblici.
Per i beneficiari di seguito riportati:
- Consorzi di tutela a rilevanza nazionale, riconosciuti ai sensi della normativa vigente, e le loro
associazioni e federazioni;
- Organizzazioni di produttori (OP);
- Unioni di organizzazioni di produttori (OC);
- Imprese agricole di trasformazione costituite in Consorzi di cooperative, che abbiano ottenuto i prodotti da promuovere, indicati nell’allegato XI ter del Reg. (CE) n. 1234/2007 dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati, l’intensità dell’aiuto per progetti che non contengono azioni di promozione di propri marchi commerciali, potrà essere pari, al massimo, al 70% delle spese sostenute.
Per la selezione dei progetti la graduatoria verrà predisposta sulla base delle priorità di seguito riportate:
- Fatturato su produzione confezionata
- Numerosità soggetti aderenti al Progetto
- Percentuale di vini DOCG, DOC e IGT imbottigliati
- Durata dei Progetti

Le azioni ammissibili da svolgere esclusivamente nei Paesi terzi riguardano:
a) la promozione e pubblicità, che mettano in rilievo i vantaggi dei prodotti di qualità, la sicurezza alimentare ed il rispetto dell’ambiente e delle disposizioni attuative del Reg. CE 1234/2007 come modificato dal Reg. CE 491/2009, da attuare a mezzo dei canali di informazione quali stampa e televisione. Rientrano in tale categoria:
  • la pubblicità e gli annunci nei media;
  • le azioni di pubbliche relazioni
  • il sampling per la presentazione dei prodotti
  • la produzione di depliant e opuscoli
  • il costo per la creazione e lo sviluppo di brand (s)
  • gli annunci di prodotto, pos, house organ
  • la degustazione del prodotto, materiali da banco e da esposizione;
b)  la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
c) campagne di informazione e promozione, in particolare, sulle denominazioni d’origine e sulle indicazioni geografiche, da attuarsi presso i punti vendita (grande distribuzione, ristorazione dei paesi terzi, ecc). Rientrano in tale categoria:
  • le degustazioni guidate, wine tasting, gala dinner;
  • la promozione sui punti di vendita della gdo e degli specializzati:
  • l’expertise consulenza di marketing, pre-tests di validazione di nuovi prodotti, prevalidazione del lancio sul mercato, focus group, panels
d) altri strumenti di comunicazione:
  • creazione siti internet, nella lingua ufficiale del Paese destinatario delle azioni, o in lingua inglese, in cui vengono descritte le qualità del prodotto e la zona di provenienza dello stesso;
  • realizzazione di opuscoli, pieghevoli o altro materiale informativo;
  • incontri con operatori e/o giornalisti dei Paesi terzi da svolgersi anche presso le aziende partecipanti ai progetti (azioni di “incoming”).
Gli incontri con gli operatori o i giornalisti sono ammessi solo qualora l’importo dell’azione non superi il 20% del budget complessivo del progetto, al netto delle spese generali e degli altri oneri previsti, e, comunque, non comporti una spesa eccedente i 100.000,00 euro complessivi. L’azione è ammessa a condizione che venga realizzata almeno una delle altre azioni di cui alle lettere a), b) e c) e che sia adeguatamente motivata la sinergia con la strategia globale del progetto.
Sono, comunque, escluse le iniziative aventi carattere prettamente commerciale o legate alla vendita del prodotto.
Le domande vanno presentate entro e non oltre il 17-06-2011
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